Nel 2011 viene finalmente completato il recepimento della Direttiva 2008/115/EC, all’esito del quale la disciplina della detenzione amministrativa degli stranieri è stata sostanzialmente ridisegnata.
Lo straniero colpito da un provvedimento di espulsione può adesso richiedere un termine per il rimpatrio volontario, che il Questore ha facoltà di concedere laddove ritenga che lo straniero presenti adeguate garanzie di affidabilità sociale sottoponendolo eventualmente a misure di controllo non detentive (consegna dei documenti; obbligo di firma; obbligo di dimora).
Nei casi in cui l’espulsione sia da eseguirsi con accompagnamento coatto, invece, il provvedimento di trattenimento in un CIE non è più automatico ma deve essere adottato solo quando non sia possibile ricorrere a misure di controllo meno afflittive (consegna dei documenti; obbligo di firma; obbligo di dimora). Per poter accedere ad una delle alternative non detentive lo straniero dove comunque dimostrare di possedere, oltre ai documenti e ad un reddito adeguato, un alloggio dove essere rintracciato.